IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 27, ultimo comma, della
legge  regionale  5 maggio 1983, n. 11, e' convalidato il decreto del
presidente   della   giunta  regionale  n.  92  del  29  giugno  1999
concernente il prelevamento della somma di L. 75.901.800 dal fondo di
riserva  per  spese  impreviste  -  capitolo  03010  - dello stato di
previsione   della   spesa   dell'Assessorato  della  programmazione,
bilancio,  credito  e  assetto  del territorio, a favore del capitolo
08004  dello  stato  di  previsione  della spesa dell'Assessorato dei
lavori pubblici concernente:
      "Spese  per  la costruzione e per l'arredamento del palazzo del
consiglio   regionale  nell'area  di  via  Roma  in  Cagliari  e  per
l'acquisizione  del  Palazzo  Viceregio e di altri edifici e aree che
possono  rendersi  utilizzabili  nel  rione  di Castello in Cagliari,
relative   spese   per  la  progettazione,  direzione,  sorveglianza,
contabilizzazione,  assistenza,  collaudo, nonche' notarili e fiscali
(legge  regionale 16 giugno 1980, n. 19 e art. 14, legge regionale 28
maggio  1985,  n. 12). Spese per la sistemazione delle aree limitrofe
alla  nuova sede del consiglio regionale nella via Roma in Cagliari e
per  l'acquisizione  dello  stabile  sito  nel  tratto immediatamente
adiacente  alla  sede  del  consiglio regionale all'angolo tra le vie
Roma  e  Porcile,  per  il  completamento  dei lavori del palazzo del
consiglio  regionale  (legge  regionale 26 febbraio 1986, n. 22, art.
12, legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, art. 14, legge regionale 4
giugno  1988,  n. 11, art. 15, legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5,
art.  6, comma 2, legge regionale 28 settembre 1990, n. 43 e art. 37,
legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2).
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Cagliari, 10 luglio 2000
                               FLORIS